Home / Di tutto un pò / FONDAZIONE LUCIFERO, IL TAR DA’ RAGIONE A FRANCO SCICOLONE

FONDAZIONE LUCIFERO, IL TAR DA’ RAGIONE A FRANCO SCICOLONE

ECCO LA SENTENZA DEL TAR DI CATANIA CON LA QUALE SI ACCOGLIE IL RICORSO DI FRANCO SCICOLONE, DISPONENDO IL SUO REINSERIMENTO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE LUCIFERO.

00058/2021 REG. PROV. CAU. N. 01902/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2020, proposto da Franco Scicolone, rappresentato e difeso dagli avvocati Calogero Leanza e Francesco Mobilia, con domicilio fisico eletto presso lo studio legale Mobilia in Messina, via P. Romeo n. 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro 


Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;


Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta, con domicilio fisico eletto presso il recapito professionale degli stessi, in Catania, Via Leopardi n. 103 (studio dell’avvocato Lucia Tilotta);


per l’annullamento, previa sospensiva, della nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (prot. n. 32882 del 28/10/2020) – unitamente ad ogni altro eventuale atto presupposto e/o
conseguenziale – resa nota al ricorrente a mezzo mail ordinaria (inviata da parte della detta Fondazione) in data 29/10/2020, con la quale si invita il Sindaco del Comune di Milazzo a procedere ad una nuova designazione in sostituzione dello istante quale componente del C.d.A. della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò” – Milazzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò”;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con 
modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 – tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuta la inutilizzabilità della memoria ex art. 4, comma 1, D.L. n. 28/2020, convertito in L. n. 70/2020 e dei documenti depositati dalla parte ricorrente in data 13 gennaio 2021, posto che, da un lato, il deposito di note è alternativo alla discussione (cfr. art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70) e che, dall’altro, in relazione al giudizio cautelare il deposito di memorie e documenti può avvenire fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio (cfr. art. 55, comma 5, cod. proc. amm.);
Ritenuto che le eccezioni frapposte dalla Fondazione resistente appaiono – ad un sommario esame – infondate, in quanto:
– il Comune di Milazzo non appare rivestire la qualifica di contraddittore necessario, posto che il c.d. elemento sostanziale della nozione di controinteressato postula che dall’atto impugnato il soggetto riceva un vantaggio diretto ed immediato, ossia un “positivo ampliamento della propria sfera giuridica” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2020, n. 6318), mentre nel caso in esame l’avversata nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro prot. n. 32882 del 28 ottobre 2020, in parte qua, si limita ad invitare il Sindaco del 
Comune di Milazzo a comunicare la designazione del nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione resistente per effetto della ritenuta “decadenza” del ricorrente, dovendosi altresì evidenziare che il potere di designazione in questione è fondato sull’art. 6 dello statuto della stessa Fondazione (e non è certo “attribuito” dalla avversata nota prot. n. 32882 del 28 ottobre 2020);

non appare ravvisabile, dunque, in capo al
Comune di Milazzo, la titolarità di un interesse eguale e contrario a 
quello azionato dal ricorrente e, quindi, un interesse al mantenimento della situazione esistente, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa, suscettibile di essere pregiudicato dall’eventuale emissione di una sentenza di accoglimento del ricorso, a maggior ragione in forza di quanto si dirà infra circa l’assenza – sulla base di una sommaria valutazione – di “fiduciarietà” della nomina de qua;
– la citata nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è atto con valenza provvedimentale e ad efficacia lesiva (per la sfera del ricorrente) nella parte in cui, appunto, ritiene il ricorrente “decaduto” dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della Fondazione resistente per effetto della cessazione del mandato del (precedente) Sindaco;
Ritenuto che il ricorso – sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare e fatto salvo l’approfondimento delle questioni nella più idonea sede di merito – appare assistito da adeguato fumus boni iuris;
Considerato, invero, che, da un lato, l’art. 6, comma 3, della legge reg. Sic. 23 dicembre 2000, n. 30 – espressamente richiamato nella avversata nota nota prot. n. 32882 del 28 ottobre 2020 – nell’evocare la fattispecie delle “nomine fiduciarie” non appare applicabile al caso in esame, prevedendo espressamente il citato art. 6 dello statuto della Fondazione resistente che “Le designazioni effettuate dagli organi preposti [fra i quali, per quanto di interesse, quello del Comune di Milazzo] non creano alcun vincolo giuridico
con i membri designati, che rappresentano solo ed esclusivamente la Fondazione, con la quale hanno un rapporto di immedesimazione organica”;
Considerato, dall’altro, che, come condivisibilmente chiarito dalla
giurisprudenza, la regola dello spoils system non può essere applicata al di là delle specifiche previsioni di legge e non appare rientrarvi la vicenda in esame, posto che l’incarico in questione si iscrive nella gestione di un Istituto che eroga assistenza e che, sotto questo profilo, espleta attività di sicura natura tecnica e amministrativa, non assumendo tale posizione, sotto profili di qualche rilievo, una incidenza per dir così politica (arg. ex Cons.
Stato, sez. V, 29 ottobre 2009, n. 6691);
Ritenuto, altresì, sussistente il profilo del pregiudizio grave ed
irreparabile rappresentato dalla parte ricorrente;
Ritenuto, dunque, di accogliere la domanda cautelare con
conseguente sospensione degli effetti dell’avversata nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro prot. n. 32882 del 28 ottobre 2020;
Ritenuto che le spese della presente fase possano essere liquidate
con il provvedimento definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare
e per l’effetto sospende la nota prot. n. 32882 del 28 ottobre 2020
avversata.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza
pubblica del mese di gennaio 2024, come da emanando calendario.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Giuseppe Antonio Dato Pancrazio Maria Savasta

Commenti

Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.I campi obbligatori sono evidenziati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.