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FONDAZIONE LUCIFERO, UNA DIFFIDA DI SCICOLONE: NESSUNA IPOTESI DI SCIOGLIMENTO!

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
via Trinacria n° 34, 90144 – PALERMO –
pec: assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
Spett.le
FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLO’” – MILAZZO,
via Sant’Antonio n° 4 – 98057 – MILAZZO –
pec: fondazionelucifero@pec.it
_______________________
Oggetto: Pretesa decadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò – Milazzo”.


Per conto e nell’interesse del mio assistito sig. Scicolone Franco, nato a Gela (CL) il 13/9/1945 (cod. fisc.: SCC FNC 45P13 D960Y) e residente in Milazzo (ME) alla via Capitano Massimo Scala n° 26, nella qualità di Consigliere d’Amministrazione della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolo” ̀ – Milazzo per il quinquennio 2019/2024, giusta designazione espressa dal Sindaco del Comune di Milazzo con determinazione sindacale n° 40 dell’11/9/2019 (che unitamente a me sottoscrive la presente per conferma ed accettazione del suo contenuto), dopo aver premesso:
– che con atto protocollato al n° 1079 del 6/9/2021 della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò”, rassegnavano le dimissioni dalla carica di Consiglieri d’Amministrazione l’avv. Vincenzo Ciraolo ed il sig. Francesco Iannucci;
– che con nota prot. 1195 della Segreteria della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò” si comunicava ai membri del C.d.A. rimasti in carica la nomina della prof.ssa Maria Teresa Collica, quale membro designato dalla Corte d’Appello di Messina;
– che con atto protocollato al n° 1416 del 3/11/2021 della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò” rassegnava altresì le dimissioni dalla carica di Consigliere d’Amministrazione la dott.ssa Delfina Guidaldi;
– che con atto prot. n° 42374 dell’8/11/2021 il Dirigente del Servizio 9 “II.PP.A.B.”, presso l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, l’Assessore competente a nominare un “commissario straordinario al fine di garantire la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente”, ritenendo evidente “la carenza del quorum funzionale dell’organo collegiale”.
Tutto ciò premesso, in riferimento alla postulata decadenza del C.d.A., a cagione del venir meno della maggioranza dei membri (ipotesi normata dall’art. 9 dello Statuto, secondo cui “Il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica quando, per qualunque causa, viene meno la maggioranza dei membri.”), ritengo opportuno segnalare che tale ipotesi non risulti sussistere nel caso di specie, non essendo venuta meno la maggioranza dei membri in seno al ridetto organo amministrativo.
E ciò poichè, a seguito delle dimissioni dell’avv. Vincenzo Ciraolo e del sig. Francesco Iannucci, l’Organo preposto (la Corte d’Appello di Messina), ha provveduto tempestivamente a designare un nuovo membro (ex art. 6, n° 3 dello Statuto della Fondazione) – peraltro in epoca anteriore alle dimissioni della dott.ssa Guidaldi – evitando, pertanto, di far venir meno la maggioranza dei membri del Consiglio, idonea a determinare la decadenza di cui ho appena sopra fatto cenno.
Tale considerazione muove dall’evidente presupposto secondo cui, per l’ipotesi di decadenza di uno o più membri del C.d.A., e per la nomina conseguente, non è in alcun modo prevista dal ridetto Statuto alcun atto ulteriore per l’insediamento del singolo consigliere, se non la designazione da parte dell’organo preposto, come avvenuto nella fattispecie de qua.
Il Decreto Assessorale di nomina è, invece, previsto per la sola ipotesi della nomina dell’intero Consiglio, a seguito della scadenza naturale del mandato (art. 6, a norma del quale “Il Consiglio è nominato con decreto dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.”).
In tal senso depone vieppiù l’art. 10 del ridetto Statuto, secondo cui “Il Consigliere che, per qualunque causa, cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, è sostituito da altro membro designato dall’Organo che aveva proceduto alla precedente designazione. Il Consigliere decaduto, o comunque cessato dalla carica, deve essere immediatamente sostituito”.


È necessario, pertanto, che il Consiglio d’Amministrazione venga regolarmente convocato da chi di competenza, e ciò al fine di consentire lo svolgimento della regolare attività amministrativa dell’I.P.A.B.


In considerazione di quanto sopra, posto che l’eventuale declaratoria di decadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò” – Milazzo risulta del tutto illegittima ed in contrasto con le previsioni statutarie testé riportate, Vi inoltro
formale diffida dall’adottare qualsivoglia atto amministrativo teso a tale scopo, con l’espresso avvertimento che, nella denegata ipotesi in cui ciò avvenisse, agirò nelle competenti sedi giurisdizionali per la migliore tutela degli interessi del mio rappresentato.
Distinti saluti – avv. Calogero Leanza
Per conferma ed accettazione della superiore diffida – sig. Scicolone Franco

Messina, 13/11/2021

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