UN COMUNICATO DELLA CONFRATERNITA DI MUTUO SOCCORSO “ORDINE E LAVORO” MUOVE DELLE OBIEZIONI AL REGOLAMENTO APPROVATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE LO SCORSO 30 APRILE…
“La nostra Confraternita, fondata nel 1891, e che conta circa 1500 iscritti, esprime le sue perplessità e muove alcune critiche alla delibera approvata dalla G.M. lo scorso 30 aprile, se la stessa dovesse essere approvata anche dal Consiglio Comunale.
Le Società di Mutuo Soccorso gestiscono circa 15 mila soci, e su di esse grava l’80% delle tumulazioni effettuate nella città di Milazzo. Esse hanno una responsabilità in un contesto sociale molto importante, che ha permesso di programmare, in tempi logici e comprensibili, la costruzione delle Cappelle funerarie, per garantire la sepoltura dei soci deceduti.
A fronte delle richieste fatte dalle Società fin dal 2009 e anche da prima, la Giunta Comunale precedente già nel 2012 (prot. 9549 del 28/12/2012) aveva chiesto ed ottenuto dalle stesse società alcuni dati per valutare la disponibilità dei loculi in funzione del numero di mortalità registrate annualmente. Dopo alcuni incontri con le società (15 novembre 2013, 29 novembre 2013) la Giunta ha approvato una delibera (n. 140 del 10/12/2014) avente come oggetto “Costruzione cappelle cimiteriali da parte di società e confraternite di Mutuo Soccorso. Atto di indirizzo“.
Il 19 aprile 2018, nota prot. 1587, il comune di Milazzo, Settore 5° Lavori Pubblici r Patrimonio, a firma del dirigente Ing. Tommaso La Malfa, ha richiesto alle Società documentazione analoga a quella già fornita nel 2012! Ci chiediamo, e chiediamo di sapere se la deliberazione di G.M. 140 del 10/12/2014 sia sempre in vigore. E cosa può dire il Consiglio Comunale che in data 18/11/2016 ha sollecitato la Giunta Comunale di rispettarla.
Ma a fronte di quanto citato sopra e in particolare facendo riferimento al nuovo Regolamento, vorremmo porre alcuni quesiti, anche se alcuni di essi sono stati posti nel corso dell’incontro avvenuto con la II Commissione lo scorso 26 giugno 2018.
ART. 3 – PLANIMETRIA DEL CIMITERO, laddove si dice, al punto 1: “La planimetria del cimitero, in cui sono individuate anche le aree destinate alle concessioni per sepolture private, viene aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale ogni cinque anni, e comunque ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti”.
A tale proposito ci chiediamo QUALE SIA L’AREA DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE, in primo luogo perchè non conosciamo se questa Giunta abbia assegnato nuove aree; e secondo ma non per importanza, se è ancora valida la delibera del 2014!
ART. 6 – ATTO DI CONCESSIONE, laddove si dice, al punto, 2, che “Non può essere rilasciata concessione di aree per sepolture private a persone o a enti ed associazioni o Società di Mutuo Soccorso che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
E’ quel che dice l’art. 2 dello Statuto della nostra Confraternita, e gli Uffici comunali preposti ne hanno copia; in particolare l’articolo, preparato nel 1891, precisa che non si prefigge alcun fine politico, religioso o di lucro.
ART. 10 – Confraternite religiose e società di Mutuo Soccorso, laddove al punto 4 si precisa che “Non possono essere tumulate salme dei soci se il loro decesso dovesse avvenire entro tre mesi dalla loro iscrizione in società”.
Ma di cosa si parla? Solo il Padreterno può garantire ad un nuovo socio di non morire entro i tre mesi dalla iscrizione, per cui solo il Padreterno potrebbe iscrivere un nuovo socio!
Al punto 7 si dice che “Possono partecipare alla procedura di assegnazione di aree cimiteriali le Confraternite che hanno un numero di loculi liberi inferiori ai decessi degli ultimi tre anni.
Premesso che la nostra Confraternita ha una media di 25 decessi l’anno, secondo il nuovo regolamento non potrebbe fare richiesta di terreno per costruire una nuova Cappella. Ma l’età avanzata di molti soci e i successivi prevedibili decessi non possono sottostare ad un criterio rigidamente previsionale, peraltro non giustificato, poichè i 120 loculi al momento liberi potrebbero essere occupati in tempi di gran lunga inferiori. Diciamo che i tempi per la richiesta del terreno dovrebbe essere di almeno SEI ANNI.
ART. 16 – AREE CIMITERIALI per la costruzione di Cappelle ed Edicole, al punto 6, laddove si dice che “Dalla data di concessione edilizia la costruzione della Cappella deve avvenire entro 18 mesi, pena l’applicazione di una penale di 30 euro per ogni giorno di ritardo.
Una Confraternita che si regge sulle rette annuali dei soci dovrebbe in questo caso chiedere ai soci i sacrifici di quote straordinarie in caso di costruzione di una nuova cappella! Non è economicamente ammissibile poter costruire una cappella a quattro elevazioni e con le limitazioni di utilizzo di alcuni mezzi meccanici in 18 mesi! Se non dovesse essere completata nei tempi prescritti, dovrebbe pagare una penale di 30 euro al giorno? Ma a chi? Non siamo la ditta esecutrice dei lavori, per cui invitiamo a rendersi conto della gravità della situazione se, penalizzate anche da questi oneri, le Confraternite dovessero estinguersi per sempre.
In conclusione, non pensiamo che la delibera voglia mettere in difficoltà le Confraternite. Per questo chiediamo SEMPRE di collaborare CON LE ISTITUZIONI INSIEME, e sottolineando INSIEME, TROVARE LE SOLUZIONI PER IL BENE DELLA NOSTRA CITTA’!”
CONFRATERNITA ORDINE E LAVORO – MILAZZO