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SOSPENSIONE DELLA CELEBRAZIONE: ATTO ILLEGITTIMO!

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UNA RISPOSTA A QUANTO DA NOI PUBBLICATO SU TERMINAL DAL TITOLO http://www.terminalmilazzo.com/il-caso-la-messa-puo-essere-interrotta/

“… Il militare avrebbe dovuto attendere la fine della celebrazione e solo dopo contestare la violazione amministrativa ai “pericolosi” rivoluzionari. L’esecuzione di un ordine da parte di un superiore non costituisce giustificazione, trattandosi di un ordine illegittimo visto l’art. 405 del Codice Penale

Art. 405 c.p. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. 

Quanto sopra non è il mio parere, ma la puntuale applicazione della legge”.

Ringraziamo il nostro interlocutore, del quale abbiamo l’identità ma, come siamo soliti fare, preferiamo tutelare. 

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